P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.,  1, legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  processo e non manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593,
comma  secondo  c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 46,   nella  parte  in  cui  preclude  al  pubblico  ministero  la
possibilita'  di  appellare contro le sentenze di proscioglimento, in
relazione   agli   articoli 3,   111,   secondo  comma  e  112  della
Costituzione.
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Messina, addi' 10 novembre 2006
                        Il Presidente: Mango
07C0708