P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1,
comma  11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui esso
esclude   anche   la   possibilita'   di  proporre  ricorso  in  sede
giurisdizionale  di  natura  cautelare,  fino  a  che  non  sia stato
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ivi previsto, per
contrasto con l'art. 24, primo comma della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
        Pontedera, addi' 21 settembre 2006.
                         Il giudice: Modena
07C0711