P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per   il  giudizio  e  non  manifestamente
infondata,  in relazione all'art. 76 della Costituzione, la questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001
nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado
in  materia  societaria, non indica i principi ed i criteri direttivi
che  avrebbero  dovuto  guidare le scelte del legislatore delegato e,
per  derivazione,  degli  articoli  da 2 a 17 del decreto legislativo
n. 5/2003;
    In  via  subordinata,  dichiara  rilevante  per il giudizio e non
manifestamente    infondata,    in    relazione   all'art. 76   della
Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5/2003 perche' difformi
dai   principi   e  criteri  direttivi  dettati  dalla  legge  delega
n. 366/2001;
    Ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione
al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica ed al Presidente della
Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio;
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti, comprensivi della
documentazione   attestante   il   perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso.
    Si comunichi a cura della cancelleria.
    Cosi'  deciso  in Napoli, nella Camera di consiglio del 5 ottobre
2005.
                       Il Presidente: Baldini
07C0717