P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 405,  comma  1-bis,  c.p.p.,
introdotto con legge 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione all'art. 3
della  Costituzione,  nella parte in cui non prevede l'obbligo per il
pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta
di  archiviazione  anche  quando  la  sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza   di  cui  all'art. 273  c.p.p.  e'  stata  esclusa  dal
tribunale  del  riesame  o  dal g.i.p., e contro la decisione non sia
stata    proposta    impugnazione,    ne'   siano   stati   acquisiti
successivamente  ulteriori elementi a carico della persona sottoposta
a indagini.
    Sospende  il  giudizio  e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale,  ordinando  alla  cancelleria di notificare la
presente  ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e di
comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Catanzaro, addi' 23 ottobre 2006
                         Il giudice: Giglio
07C0730