P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, c.p.p., introdotto con legge 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. e' stata esclusa dal tribunale del riesame o dal g.i.p., e contro la decisione non sia stata proposta impugnazione, ne' siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini. Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catanzaro, addi' 23 ottobre 2006 Il giudice: Giglio 07C0730