Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 6,
della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione
dell'Istituto  oncologico  veneto),  nella  parte  in cui esclude che
l'incarico  di  direttore scientifico possa essere rinnovato per piu'
di una volta;
    Dichiara  estinto,  per  rinuncia accettata dalla controparte, il
giudizio  relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 3,  commi 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 26 del
2005,  proposte,  in  riferimento  all'art. 117,  terzo  comma, della
Costituzione    ed    al   principio   della   leale   collaborazione
istituzionale,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 3,  commi 3 e 7, della legge della Regione Veneto n. 26 del
2005,  proposte,  in  riferimento  all'art. 117,  terzo  comma, della
Costituzione    ed    al   principio   della   leale   collaborazione
istituzionale,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 7 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0749