Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge della Regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto), nella parte in cui esclude che l'incarico di direttore scientifico possa essere rinnovato per piu' di una volta; Dichiara estinto, per rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 26 del 2005, proposte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 3 e 7, della legge della Regione Veneto n. 26 del 2005, proposte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 7 giugno 2007. Il cancelliere: Fruscella 07C0749