P. Q. M. Letti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 comma 2-sexies del codice della strada per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede la confisca di un ciclomotore o di un motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada; Sospende il giudizio sino all'esito della sollevata questione; Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed alle parti costituite nonche' ai presidenti di Camera e Senato. Napoli - Barra, addi' 5 maggio 2006 Il giudice di pace: Grandoni 07C0764