P. Q. M.
    Letti  l'art. 134  della  Costituzione  e  l'art. 23  della legge
n. 87/1953,  ritenutane  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza,
solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 213
comma  2-sexies del codice della strada per contrasto con gli artt. 3
e  27 della Costituzione nella parte in cui prevede la confisca di un
ciclomotore   o  di  un  motoveicolo  che  sia  stato  adoperato  per
commettere  una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169
commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada;
    Sospende il giudizio sino all'esito della sollevata questione;
    Manda  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale  e  di  notificare la presente ordinanza al Presidente
del  Consiglio  ed  alle  parti  costituite  nonche' ai presidenti di
Camera e Senato.
        Napoli - Barra, addi' 5 maggio 2006
                    Il giudice di pace: Grandoni
07C0764