P. Q. M. Pronunziando nel procedimento promosso, con ricorso depositato il 15 febbraio 2005, dalla «S.E.M. S.p.A. - Societa' Esattorie Meridionali», con sede in Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la nomina di un curatore all'eredita' giacente del defunto Moscogiuri Francesco, nato a Viggiano (Potenza) il 13 ottobre 1937 e deceduto a Marsicovetere (Potenza) il 9 dicembre 1999, cosi' provvede: 1) solleva d'ufficio, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esso non prevede che, nella procedura di eredita' giacente attivata su istanza di parte, di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attivita', le spese e gli onorari al curatore siano anticipate dall'erario; 2) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) sospende il presente procedimento; 4) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente, al curatore dell'eredita' giacente ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso il 28 dicembre 2006. Il giudice designato: Lo Sarado 07C0769