P. Q. M.
    Pronunziando nel procedimento promosso, con ricorso depositato il
15   febbraio   2005,  dalla  «S.E.M.  S.p.A.  -  Societa'  Esattorie
Meridionali»,   con   sede   in   Potenza,   in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, per la nomina di un curatore all'eredita'
giacente  del defunto Moscogiuri Francesco, nato a Viggiano (Potenza)
il 13 ottobre 1937 e deceduto a Marsicovetere (Potenza) il 9 dicembre
1999, cosi' provvede:
        1)  solleva  d'ufficio,  ritenutane  la  rilevanza  e  la non
manifesta  infondatezza,  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8,  primo  comma,  del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 («testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia»),  in  relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella
parte  in  cui  esso  non  prevede  che,  nella procedura di eredita'
giacente  attivata  su  istanza  di  parte,  di cui sia dichiarata la
cessazione  per  carenza (originaria o sopravvenuta) di attivita', le
spese e gli onorari al curatore siano anticipate dall'erario;
        2)   dispone   la   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
        3) sospende il presente procedimento;
        4)   ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
ordinanza venga notificata alla ricorrente, al curatore dell'eredita'
giacente  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' venga
comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso il 28 dicembre 2006.
                   Il giudice designato: Lo Sarado
07C0769