P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale del comma terzo dell'art. 13 del d. lgs.
25  luglio  1998,  n. 286 per contrasto con gli artt. 2, 10, 24, 30 e
111  della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di
eseguire  l'espulsione, il questore debba richiedere il nulla osta al
Tribunale  per  i  minorenni  quando  destinatario  del provvedimento
espulsivo  sia il genitore di un minore per il quale il Tribunale sta
procedendo per accertare la sussistenza dello stato di abbandono;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  14 del d.lgs. 25 luglio 1998
n. 286, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui  non esclude il trattenimento nel centro di permanenza temporanea
della madre di prole di eta' inferiore ai tre anni con lei convivente
o, in subordine, della madre nel primo anno di vita del figlio.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  ohe  a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
degli  atti alla Corte costituzionale sia notificata ai sig. ri V. D.
e  R.  M., genitori della minore V. M. A., al p.m., al tutore nonche'
al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ordina  a  cura della cancelleria la comunicazione dell'ordinanza
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Roma, il 30 giugno 2006
                      Il Presidente: Rivellese
Il giudice estensore: Cottatellucci
07C0771