P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 13 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrasto con gli artt. 2, 10, 24, 30 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, il questore debba richiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento espulsivo sia il genitore di un minore per il quale il Tribunale sta procedendo per accertare la sussistenza dello stato di abbandono; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude il trattenimento nel centro di permanenza temporanea della madre di prole di eta' inferiore ai tre anni con lei convivente o, in subordine, della madre nel primo anno di vita del figlio. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina ohe a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata ai sig. ri V. D. e R. M., genitori della minore V. M. A., al p.m., al tutore nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina a cura della cancelleria la comunicazione dell'ordinanza anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 30 giugno 2006 Il Presidente: Rivellese Il giudice estensore: Cottatellucci 07C0771