P. Q. M.
    Visti  gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge
11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manitestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2 del decreto legislativo 31
dicembre  1992,  n. 546,  come  modificato  dall'art. 3 bis, comma 1,
lett.  b)  d.l.  30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di
conversione,  con modificazioni, 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte
in  cui  stabilisce  che  appartengono  alla giurisdizione tributaria
anche   le   controversie   relative  alla  debenza  del  canone  per
l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del
d.lgs.  15  dicembre  1997,  n. 446  e  successive modificazioni, per
contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e alle parti.
        Roma, addi' 31 ottobre 2006
                          Il giudice: Oddi
07C0820