P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di
cui in motivazione, la questione di costituzionalita' degli artt. 10,
commi 9 e 10, e 1 1 commi 1 e 2, del d.lgs n. 368/2001 per violazione
dell'art.  76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono
il  diritto  alla  diritto  di  precedenza nella assunzione presso la
stessa  azienda  e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore
dei   lavoratori   che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa  con
contratto  a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art.
23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura
di cui alla legge n. 56/1987.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri ed alle parti in causa.
        Cosi' deciso in Rossano, il 13 gennaio 2007.
                         Il giudice: Coppola
07C0858