P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' degli artt. 10, commi 9 e 10, e 1 1 commi 1 e 2, del d.lgs n. 368/2001 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono il diritto alla diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura di cui alla legge n. 56/1987. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa. Cosi' deciso in Rossano, il 13 gennaio 2007. Il giudice: Coppola 07C0858