IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento civile
iscritto al 94/06 del R. G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni
amministrative»,   tra   Torrisi  Stefano  nato Trecastagni  (CT)  il
5 ottobre  1957,  elettivamente  domiciliato  in Trecastagni (CT) via
Puccini 12, autodifeso, ricorrente;
    Contro   Ministero  dell'Interno  in  persona  del  Ministro  pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato - Catania, resistente;

                                Fatto

    Con  ricorso  depositato  in  data 20 giugno 2006 il sig. Torrisi
Stefano,  nella  qualita'  di  proprietario  e  conducente, proponeva
opposizione  avverso il verbale di contravvenzione n. 411366114 serie
2004  bis  2001161,  elevato dai Carabinieri Nucleo Radiomobile della
Compagnia  di  Acireale  (CT)  in data 24 maggio 2006, alle ore 20,10
perche'  alla guida della moto tipo YAMAHA Majestic targata AF 65312,
circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per violazione
degli  artt. 171,  comma  1 e 2 comma e 213, comma 2-sexies, del c.d.
strada  e  con  conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato
poi alla ditta Aliotta Maria Rita di Pedara;
    Il  ricorrente,  chiedeva  fra l'altro, di emettersi ordinanza di
sospensione del provvedimento impugnato e contestuale di dissequestro
e  riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla
sua vita lavorativa.
    Eccepiva   in   particolare   l'incostituzionalita'  della  norma
applicata  nei  suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e
chiedendo  che  il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse
appunto tale eccezione di incostituzionalita'.
    Il  g.  di  p.,  con  ordinanza  del  17 luglio  2006, a revoca e
sostituzione  di  pari  ordinanza  del  21 giugno  2006,  ritualmente
notificata  alle  parti,  le  convocava  per l'udienza del 7 novembre
2006,  disponendo nel contesto la sospensione provvisoria del verbale
opposto  ed  la  restituzione  del mezzo al ricorrente, consentendone
l'uso in via provvisoria in attesa della decisione sulla questione da
parte della Corte costituzionale.
    Il resistente Ministero dell'Interno non si costituiva.
    All'udienza  del  7 novembre  2006  ed  alla  presenza  del  solo
ricorrente,   lo   scrivente  giudice,  accoglieva  la  questione  di
incostituzionalita'  e  disponeva  il deposito a parte della presente
ordinanza,  sospendendo il procedimento e confermando nel contesto il
dissequestro  del  ciclomotore  a titolo provvisorio e temporaneo per
evitare  gravi  danni  al  ricorrente  e  salvo  l'esito del giudizio
promosso alla Suprema Corte Costituzionale.

                               Diritto

    La   legge   n. 168  del  17  agosto  2005,  nel  convertire  con
modificazioni  il  d.l.  n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel
codice  della  strada,  con  l'art. 213,  comma 2-sexies, la sanzione
amministrativa   della   confisca   obbligatoria  dei  ciclomotori  o
motoveicoli,  nelle  ipotesi di violazione degli artt. 169, commi 2 e
7,  170  e  171 e,nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un
reato  e  disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a
tutti  i  casi  indicati  nei  citati  articoli  (numero  di  persone
trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' d'uso del
casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via).
    Orbene  questo  giudice  ritiene  che  la  confisca  obbligatoria
introdotta  dalla  citata  legge  n. 168/2005  non  sia conforme alla
Costituzione,  ragion  per  cui  intende  sollevare,  come in effetti
solleva  sul  punto  incidente  di  costituzionalita'  per i seguenti
motivi:
Sulla non manifesta infondatezza:
    La   sanzione   amministrativa  disposta  con  l'art. 213,  comma
2-sexies della legge n. 168 del 17 agosto 2005 e' in palese contrasto
con  gli  artt. 3  e 27 della Costituzione, per aperta violazione del
principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, per la
disparita'  di  trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai
ciclomotori  e  quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli
autoveicoli e per il principio della personalita'.
    L'art. 3  della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma,
che  «tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali
davanti  alla  legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua
di  religione,  di  opinioni  politiche  e  di condizioni personali e
sociali»  e,  di  conseguenza,  sancisce  al  secondo  comma che: «E'
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale   che,  limitando  di  fatto  liberta'  e  l'eguaglianza  dei
cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e
l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
    Premesso,  infatti,  che  l'art. 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689,  ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa,
dichiarandola   facoltativa  od  obbligatoria,a  seconda  delle  vane
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene che il contenuto afflittivo
della  disposizione  impugnata risieda piu' nella sanzione accessoria
disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui,
anche  sotto  diverso  profilo, risulterebbe violato il citato art. 3
della  Costituzione  per  l'incongruita'  tra  la sanzione pecuniaria
principale  fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario,
una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del
cittadino,  soprattutto  se usa il veicolo per motivi inderogabili di
lavoro.
    L'adita  Corte  costituzionale infatti, con le proposte ordinanze
n. 58/1999,  n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144
del  17  maggio  2001, ha sempre confermato il principio per il quale
«uno  scrutinio  che  direttamente  investa  il  merito  delle scelte
sanzionate  dal legislatore e' possibile solo ove l'opzione normativa
contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vale a dire, si
appalesi,  in  concreto,  come  espressione  di un uso distorto della
discrezionalita».
    E   proprio   per   il  contrasto  palese  con  il  principio  di
ragionevolezza  l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del
12    aprile    1996    dichiaro'   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 134,  comma  2,  del c.d. strada, che prevedeva la sanzione
amministrativa  della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta
la  carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte,
«l'esistenza   di   casi   limite   non   puo'   giustificare  misure
sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda
e  con  la  recentissima  sentenza  n. 27  del  24  gennaio  2005  ha
dichiarato  incostituzionalita' l'art. 126-bis comma 2 del c.d. sulla
decurtazione dei punti al proprietario del veicolo!
    Il  legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non
ha  in  alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio espresso piu' volte
dall'adita   Corte   costituzionale   della   estrema  necessita'  di
«rimodellare  il  sistema  della  confisca,  stabilendo alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento»
(Corte  costituzionale  sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435
del 23 dicembre 1997).
    Nei  rapporti,  infatti,  con  la  p.a.,  non  e'  in  alcun modo
ammissibile  una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o
ciclomotore  e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di
violazioni  e  trasgressioni relative agli stessi articoli del codice
della  strada,  con il risultato finale evidente che, nel caso di uso
del   veicolo   per   commettere   un   reato,  la  privazione  della
disponibilita'  del  veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non
quattro ruote!
    Infine,  la  norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, e' palese
contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce
che «la responsabilita' penale e' personale».
    E'  noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24
novembre  1981,  n. 689,  statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'
applicabile  una  sanzione  amministrativa,  ciascuno e' responsabile
della  propria  azione  o omissione, cosciente e volontaria, sia essa
colposa  o  dolosa»,  ragion  per  cui la sanzione della confisca del
ciclomotore  o  della  moto,  per  la  mancanza  da parte dell'organo
accertatore   di   ogni   accertamento  sull'autore  dell'infrazione,
colpisce  inevitabilmente  ed esclusivamente il proprietario di detto
veicolo,  con  evidente  violazione del principio della personalita',
oltre  quello  gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione
della sanzione.
    Per  tutte  le  suddette  argomentazioni questo giudice, prima di
esaminare  il merito dell'opposizione proposta dal ricorrente Torrisi
Stefano,  ritiene  assolutamente rilevante che venga esaminata la non
manifesta    infondatezza    della    ritenuta    incostituzionalita'
dell'art. 213,  comma  2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di
conversione  del  d.l.  30 giugno  2005  n. 115,  legge n. 168 del 17
agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto
2005.