P. Q. M. Visto l'articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 240, commi 3, 4, 5, 6, c.p.p. - come modificati con legge 20 novembre 2006, n. 281 - in relazione agli articoli 24, primo e secondo, comma, 111, primo, secondo e quarto comma, 112 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte; Dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza alle parti non presenti alla lettura del provvedimento, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il procedimento in corso. Milano, addi' 30 marzo 2007 Il giudice: Gennari 07C0896