P. Q. M.
    Visto l'articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  240,  commi  3, 4, 5, 6,
c.p.p.  -  come  modificati  con  legge 20 novembre 2006, n. 281 - in
relazione  agli  articoli  24,  primo  e  secondo, comma, 111, primo,
secondo  e  quarto  comma, 112 della Costituzione, per le motivazioni
sopra esposte;
    Dispone,  a  cura  della  cancelleria, la trasmissione degli atti
alla  Corte  costituzionale, previa notifica di questa ordinanza alle
parti  non presenti alla lettura del provvedimento, al Presidente del
Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
    Sospende il procedimento in corso.
        Milano, addi' 30 marzo 2007
                         Il giudice: Gennari
07C0896