Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 44,
della  legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2004),  nella  parte  in  cui non consente l'applicazione dell'art. 9
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare,
chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non e' applicabile
la  suddetta  disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali,
entro  il  31 ottobre  2003,  sono state presentate dichiarazioni dei
redditi  tempestive,  ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322  (Regolamento  recante  modalita'  per  la presentazione delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto,   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 136,   della  legge
23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente;
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2,  comma 44, della legge
n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione degli
artt. 7  e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta
non   coincidenti   con   l'anno   solare,  chiusi  anteriormente  al
31 dicembre   2002,   ai  quali  non  sono  applicabili  le  suddette
disposizioni  della  legge  n. 289  del  2002 e per i quali, entro il
31 ottobre  2003,  sono  state  presentate  dichiarazioni dei redditi
tempestive,  ai  sensi  dell'art. 2  del  d.P.R. n. 322 del 1998, nel
testo all'epoca vigente.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0950