Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale) sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonche' in relazione all'art. 118, primo e secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell'«armonia con la Costituzione» e in particolare degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sollevate, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del «principio dell'autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonche' in riferimento all'art. 59 dello stesso statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del «principio dell'autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonche' in riferimento all'art. 59 dello stesso statuto speciale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: De Siervo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 luglio 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola 07C0966