Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  degli  articoli 1,  4,  8,  11 e 12 della legge della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  13 dicembre  2005,  n. 30  (Norme in
materia  di  piano  territoriale  regionale) sollevate in riferimento
all'art. 117,   secondo  comma,  lettera s),  e  terzo  comma,  della
Costituzione,   in  combinato  disposto  con  l'art. 10  della  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), nonche' in relazione all'art. 118,
primo  e  secondo  comma,  Cost.,  dal  Presidente  del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  degli  articoli 1,  4,  8,  11 e 12 della legge della
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   n. 30  del  2005,  sollevate,  in
riferimento  all'art. 4  della  legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1  (Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia), per
violazione  del  limite  dell'«armonia  con  la  Costituzione»  e  in
particolare  degli  artt. 114,  secondo  comma,  e 118, secondo comma
Cost.,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri con il ricorso
indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli   articoli 1,   4,  8,  11  e  12  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  n. 30  del  2005  sollevate,  in  riferimento
all'art. 4  della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del
«principio   dell'autonomia»   degli  enti  locali  ricavabile  dagli
artt. 5,  114  e  118 Cost., nonche' in riferimento all'art. 59 dello
stesso  statuto  speciale,  dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 10  della  legge  regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma
dell'urbanistica   e   disciplina   dell'attivita'   edilizia  e  del
paesaggio), in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale n. 1
del  1963,  per  lesione  del  «principio  dell'autonomia» degli enti
locali  ricavabile  dagli  artt. 5,  114  e  118  Cost.,  nonche'  in
riferimento all'art. 59 dello stesso statuto speciale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
07C0966