Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonche' degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, dell'art. 2, dell'art. 3, comma 1, nonche' degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge regionale del Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), e, per conseguenza, della restante parte della intera legge. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola 07C1012