Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi 1 e
2,  nonche'  degli  artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione
Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline
bionaturali  per  il  benessere  a  tutela  dei  consumatori), e, per
conseguenza, della restante parte della intera legge;
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi 3 e
4, dell'art. 2, dell'art. 3, comma 1, nonche' degli artt. 4, 5, 6 e 7
della  legge  regionale  del Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi
per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), e, per
conseguenza, della restante parte della intera legge.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
07C1012