Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 461, comma 3, e dell'art. 464,
comma 1,  del  codice  di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli  artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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