P. Q. M. Solleva, d'ufficio, l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 155-quater cod. civ., come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, in relazione all'art. 30 della Costituzione; Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti, nonche' della prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Sospende il giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alla parti, al procuratore generale, al Presidente del Consiglio, e comunicata ai Presidenti delle Camere. Cosi' deciso in Bologna, il 16 febbraio 2007. Il Presidente: De Robertis 07C1055