P. Q. M.
    Solleva,  d'ufficio, l'eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 155-quater   cod.  civ.,  come  modificato  dalla  legge  8
febbraio 2006, n. 54, in relazione all'art. 30 della Costituzione;
    Dispone  la  trasmissione  alla  Corte costituzionale degli atti,
nonche'   della  prova  delle  notificazioni  e  delle  comunicazioni
prescritte dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Sospende il giudizio;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alla  parti, al procuratore generale, al Presidente del
Consiglio, e comunicata ai Presidenti delle Camere.
    Cosi' deciso in Bologna, il 16 febbraio 2007.
                     Il Presidente: De Robertis
07C1055