P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata in relazione
agli  artt. 3  e 38 Cost. la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 4,  lett.  b)  e  5, lett. e) della legge 26 luglio 1984
n. 413  nella  parte  in  cui non contemplano fra i destinatari della
normativa  le  persone  assunte  con  contratto  di  arruolamento  su
galleggianti  privi di mezzi di propulsione e non addetti al servizio
dei porti delle rade e del pilotaggio;
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere;
    Manda   alla   cancelleria   per   la  comunicazione  alle  parti
costituite.
        Cosi' deciso in Pescara, il 1° marzo 2007.
                     Il giudice: Di Paolantonio
07C1056