P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lett. b) e 5, lett. e) della legge 26 luglio 1984 n. 413 nella parte in cui non contemplano fra i destinatari della normativa le persone assunte con contratto di arruolamento su galleggianti privi di mezzi di propulsione e non addetti al servizio dei porti delle rade e del pilotaggio; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere; Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite. Cosi' deciso in Pescara, il 1° marzo 2007. Il giudice: Di Paolantonio 07C1056