P. Q. M.
    Ritenutane  la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 155-quater,   primo   comma   c.c.  in  combinato  disposto
coll'art. 4,  legge n. 54/2006 nella parte in cui prevede nel caso di
divorzio,  che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario
o   domiciliatario   di   prole   minorenne   o  maggiorenne  ma  non
economicamente  autosufficiente,  comporti  la  revoca del diritto di
godimento  della  casa familiare, per contrasto con gli artt. 3, e 29
della Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
cancelleria  alle  parti,  al pubblico ministero ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Firenze, il 13 dicembre 2006.
                        Il Presidente: Gatta
                    Il giudice estensore:Mariani
07C1059