P. Q. M. Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155-quater, primo comma c.c. in combinato disposto coll'art. 4, legge n. 54/2006 nella parte in cui prevede nel caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare, per contrasto con gli artt. 3, e 29 della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 13 dicembre 2006. Il Presidente: Gatta Il giudice estensore:Mariani 07C1059