P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 23, 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 374 del 1990, nella parte in cui prevede l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimita' della linea doganale, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, senza dettare alcun criterio per la determinazione della nozione di «prossimita» e, conseguentemente, per la individuazione da parte della pubblica amministrazione dei comportamenti da sanzionarsi; Sospende il giudizio; Dispone che la cancelleria provveda ai seguenti adempimenti: trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; comunicazione alle parti costituite. Civitavecchia, addi' 7 febbraio 2007 Il giudice: Lodolini 07C1061