P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della  legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto
con  gli  artt. 23,  3  e  97  Cost.,  la  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 19,  primo  e  secondo  comma,  del decreto
legislativo   n. 374   del   1990,   nella   parte   in  cui  prevede
l'applicazione,  da parte del direttore della circoscrizione doganale
competente  per  territorio,  di  una  sanzione amministrativa per la
violazione del divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni
specie,  sia  provvisorie  sia permanenti, in prossimita' della linea
doganale,  senza  l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale,  senza  dettare  alcun criterio per la determinazione della
nozione di «prossimita» e, conseguentemente, per la individuazione da
parte   della   pubblica   amministrazione   dei   comportamenti   da
sanzionarsi;
    Sospende il giudizio;
    Dispone che la cancelleria provveda ai seguenti adempimenti:
        trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        notificazione  della  presente  ordinanza  al  Presidente del
Consiglio dei ministri;
        comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento;
        comunicazione alle parti costituite.
    Civitavecchia, addi' 7 febbraio 2007
                        Il giudice: Lodolini
07C1061