P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione agli artt. 10 e 11 della Costituzione italiana nella parte in cui essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' e' disposto e depositato in Ventimiglia, addi' 5 aprile 2007 Il giudice: Cannoletta 07C1062