P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  con riferimento agli artt. 1, 5 e 6 del
codice  di  procedura  civile degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio
1995  n. 218  in  relazione  agli  artt. 10  e  11 della Costituzione
italiana  nella  parte in cui essi non prevedono che possa sussistere
giurisdizione  esclusiva  di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo
Stato  italiano,  ma  considerato  tale  da altre comunita' e/o Stati
stranieri riconosciuti dall'Italia.
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente ordinanza
venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  e'  disposto  e  depositato in Ventimiglia, addi' 5 aprile
2007
                       Il giudice: Cannoletta
07C1062