P. Q. M.
    Vasti gli artt. 1, legge cost. n 1/1948 e 23, legge n. 87/1953.
    Provvedendo su eccezione della difesa.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt.  3  e  111,  comma primo e secondo della Costituzione, la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis
del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero,
al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione
quando  il  tribunale  del  riesame,  con ordinanza non impugnata dal
p.m.,  si  sia  pronunciato circa l'insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza  ai  sensi  dell'art.  273  del c.p.p. e non siano stati
acquisiti,    successivamente,    ulteriori    elementi    a   carico
dell'indagato.
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente ordinanza
venga   notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
sospende   il   presente   processo,   limitatamente  alla  posizione
processuale dell'imputato Lategano Angelo.
        Cosenza, addi' 31 gennaio 2007
                        Il giudice: De Franco
07C1065