P. Q. M. Vasti gli artt. 1, legge cost. n 1/1948 e 23, legge n. 87/1953. Provvedendo su eccezione della difesa. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111, comma primo e secondo della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione quando il tribunale del riesame, con ordinanza non impugnata dal p.m., si sia pronunciato circa l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 del c.p.p. e non siano stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico dell'indagato. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente processo, limitatamente alla posizione processuale dell'imputato Lategano Angelo. Cosenza, addi' 31 gennaio 2007 Il giudice: De Franco 07C1065