P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma c.p., «... vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Firenze, addi' 21 febbraio 2007 Il giudice: Gratteri 07C1075