P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da
ultimo  sostituito  dall'art. 3  della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
nella  parte  in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto
comma  c.p.,  «...  vi  e'  divieto  di  prevalenza delle circostanze
attenuanti  sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento
agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere.
        Firenze, addi' 21 febbraio 2007
                        Il giudice: Gratteri
07C1075