P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita' costituzionale:
        degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella
parte  in  cui  non prevedono espressamente la composizione del ruolo
del  Consiglio  di  Stato  nelle  medesime  aliquote  previste per il
sistema  di provvista dei magistrati, per contrasto, nei sensi di cui
in   motivazione,   con  gli  artt. 3,  97,  100,  101  e  108  della
Costituzione;
        dell'art. 19 comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186,
nella  parte  in  cui  si  dispone  che  «I  vincitori  del  concorso
conseguono  la  nomina  con  decorrenza  dal  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  n  cui  e'  indetto  il  concorso stesso», per
contrasto,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  con l'art. 3 della
Costituzione.
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale.
    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della
Sezione,  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed
alle   parti  in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di Consiglio
                        Il Presidente: Riggio
Il consigliere estensore: Conti
07C1092