P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione; dell'art. 19 comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui si dispone che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello n cui e' indetto il concorso stesso», per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con l'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di Consiglio Il Presidente: Riggio Il consigliere estensore: Conti 07C1092