P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Riunisce i ricorsi in epigrafe e dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di consiglio. Il Presidente: Riggio Il consigliere estensore: Conti 07C1093