P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della  Costituzione  e 23 e seguenti della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Riunisce  i  ricorsi  in  epigrafe  e  dichiara  rilevanti  e non
manifestamente  infondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt. 19  e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte
in  cui  non  prevedono  espressamente  la composizione del ruolo del
Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di
provvista  dei  magistrati,  per  contrasto,  nei  sensi  di  cui  in
motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della
Sezione,  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed
alle   parti  in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di consiglio.
                        Il Presidente: Riggio
Il consigliere estensore: Conti
07C1093