P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 491  c.p.p.;  23 e segg., legge n. 87/1953; 134
Cost.;
    Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2 e
187,   comma  7  del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285,  cosi'  come
successivamente  modificati,  in  relazione  all'art. 3, primo comma,
Cost.,  e  all'art. 24,  commi primo e secondo, Cost., nei termini di
cui in motivazione;
    Dispone  la  sospensione  del presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
        Genova, addi' 9 maggio 2007
                        Il giudice: Panicucci
07C1137