P. Q. M. Visti gli artt. 491 c.p.p.; 23 e segg., legge n. 87/1953; 134 Cost.; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come successivamente modificati, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., e all'art. 24, commi primo e secondo, Cost., nei termini di cui in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Genova, addi' 9 maggio 2007 Il giudice: Panicucci 07C1137