P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della Costituzione e 23, comma 3 della
legge  11  marzo 1953, n. 87, preliminarmente giudica rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
in  riferimento  agli  articoli  3,  primo comma, 24, primo comma, 25
primo comma, 68, secondo comma, 81 quarto comma, 103, secondo comma e
113,  primo e secondo comma della Costituzione, della disposizione di
cui  al  comma  3,  ultimo  periodo dell'art. 3 della legge 20 giugno
2003,  n. 140, nella parte in cui apoditticamente estende la garanzia
prevista dall'art. 68, primo comma della Costituzione ai procedimenti
innanzi  a  tutti  i  giudici, e quindi anche alla Corte dei conti in
sede giurisdizionale.
    Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia
in  rito  ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'  sia'  comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
    Spese riservate al merito.
    Cosi'  disposto  in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 marzo
2007.
                        Il Presidente: Staro
L'estensore: Sciascia
07C1143