P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 25 primo comma, 68, secondo comma, 81 quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma della Costituzione, della disposizione di cui al comma 3, ultimo periodo dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui apoditticamente estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma della Costituzione ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, e quindi anche alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Sospende pertanto il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Spese riservate al merito. Cosi' disposto in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 marzo 2007. Il Presidente: Staro L'estensore: Sciascia 07C1143