P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   e  non  manifestamente  infondata  ed,  in
conseguenza,  solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale
delle  norme  dell'art.  3,  commi  2-bis, 2-ter del d.l. 30 novembre
2005,  n. 245,  introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio
2006,  n. 21,  per  contrasto con gli articoli 3, 24, 111 e 125 della
Costituzione,  nella  parte  in  cui prevedono la competenza in primo
grado,  esclusiva  ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso,
del  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sui
ricorsi   giurisdizionali   proposti   avverso   le  ordinanze  ed  i
provvedimenti  adottati  nell'ambito  delle  situazioni  di emergenza
dichiarate  ai  sensi  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
di   comunicare   la  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Cosi' deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 22 marzo
2007.
                      Il Presidente: Mastrocola
L'estensore: Ruiu
07C1145