P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso unitamente ai relativi
termini di prescrizione (come da art. 159, primo comma c.p.).
    Manda  in  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  rito  e per la
comunicazione   al  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Prato, addi' 13 marzo 2007
                         Il giudice: Liguori
07C1175