P. Q. M.
    Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe;
    Visti   gli   artt. 134   della   Costituzione;   1  della  legge
costituzionale  9  febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt.  2  e  3 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 6,  comma  1-bis  del  d.l. 9 ottobre 2006,
n. 263,  convertito  con  modificazioni  nella legge 6 dicembre 2006,
n. 290, nei sensi di cui in motivazione.
    Dispone la sospensione del presente giudizio.
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  nonche'  la  notifica  della presente ordinanza alle
parti  in  causa  ed  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e la
comunicazione   della   medesima  ai  Presidenti  dei  due  rami  del
Parlamento.
    Riserva  alla  decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in
rito, in merito e in ordine alle spese.
    Cosi'  deciso  in  Campobasso,  nella  Camera di consiglio del 24
gennaio 2007.
                      Il Presidente: Giaccardi
Il giudice estensore: Marra
07C1185