P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe; Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, nei sensi di cui in motivazione. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi' deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007. Il Presidente: Giaccardi Il giudice estensore: Marra 07C1185