P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 763, secondo periodo
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Sono fatti salvi gli atti e le
deliberazioni  in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al
presente  comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»)  in  relazione agli
artt. 2, 3, 24, 38 Cost.
    Sospende il giudizio in corso.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Lucca, addi' 12 luglio 2007
                       Il giudice: Nannipieri
07C1199