P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la definizione della questione della costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella versione antecedente alle modifiche ad esso apportate dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui esclude la corresponsione, durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, della speciale indennita' dallo stesso istituita, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 21 del d.P.R. n. 44/1990 ed alle omologhe previsioni dei contratti collettivi successivi relativi al personale del comparto Ministeri, nonche' in relazione alla nuova disciplina recata dall'art. 3 medesimo nella versione sopravvenuta. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, addi' 13 aprile 2007 Il Presidente: Ferrari Il consigliere relatore estensore: Cacace 07C1202