P. Q. M.
    Non   definitivamente   pronunciando   sul  ricorso  indicato  in
epigrafe, sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  per  la  definizione della
questione  della  costituzionalita' dell'art. 3, comma 1, della legge
19 febbraio 1981, n. 27, nella versione antecedente alle modifiche ad
esso  apportate dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,  nella  parte  in  cui  esclude  la corresponsione, durante i
periodi  di  astensione  obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4
della  legge  30  dicembre  1971,  n. 1204, della speciale indennita'
dallo    stesso   istituita,   per   violazione   dell'art. 3   della
Costituzione,  in relazione all'art. 21 del d.P.R. n. 44/1990 ed alle
omologhe  previsioni  dei contratti collettivi successivi relativi al
personale  del  comparto  Ministeri,  nonche' in relazione alla nuova
disciplina recata dall'art. 3 medesimo nella versione sopravvenuta.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria,  alle  parti  in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 13 aprile 2007
                       Il Presidente: Ferrari
             Il consigliere relatore estensore: Cacace
07C1202