P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 8/1953; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso unitamente ai relativi termini di prescrizione (come da art. 159, primo comma c.p.). Manda in cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Prato, addi' 6 febbraio 2007 Il giudice: Liguori 07C1216