P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 69, primi due periodi,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, per violazione degli artt. 97 e 3
Cost.
    Dispone  a'  sensi  dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa nonche' Presidente del Consiglio dei
ministri,  e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati.
        Cosi'  deciso  in  Venezia,  nella Camera di consiglio del 27
aprile 2007.
                       Il Presidente: Amoroso
L'estensore: Rocco
07C1217