P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 69, primi due periodi, della legge 23 agosto 2004, n. 239, per violazione degli artt. 97 e 3 Cost. Dispone a' sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2007. Il Presidente: Amoroso L'estensore: Rocco 07C1217