P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 301, primo comma codice procedura civile,
per  violazione  dell'art. 24,  secondo  comma della Costituzione nei
termini chiariti in motivazione;
    Sospende il processo in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina   che  a  cura  della  cancelleria  copia  della  presente
ordinanza  sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Genova, addi' 21 febbraio 2007
            Il Presidente della 3ยช sezione: Frascherelli
07C1218