P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 301, primo comma codice procedura civile, per violazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione nei termini chiariti in motivazione; Sospende il processo in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 21 febbraio 2007 Il Presidente della 3ยช sezione: Frascherelli 07C1218