IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Sciogliendo la riserva che precede, ritenuto che il contraddittorio e' stato regolarmente integrato, con la notifica dell'atto introduttivo, della comparsa di risposta e del verbale della prima udienza, alla debitrice, nel termine fissato da questo giudice, e che la debitrice deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita; rilevato che l'opponente Magnani Sandro, che, con ricorso depositato il 19 dicembre 2005, ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promossa da G.E.T. S.p.A. contro Sani Lina, deducendo la sua proprieta' sui beni pignorati il 16 novembre 2005 in danno della Sani, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente dopo le modifiche di cui al d.Lgs. n. 46/1999) per contrasto con gli artt. 24 e 42 Cost., dopo che il Concessionario, nel costituirsi, ha invocato l'applicazione dell'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973 (sempre nel testo vigente a seguito del d.lgs. n. 46/1999), che prescrive che l'ufficiale di riscossione deve astenersi dal pignoramento solo quando il diritto del terzo (diverso dai soggetti indicati nell'art. 58, comma 3) e' provato in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza, anteriore all'anno in cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo; che nel caso di specie l'opponente, che non risulta parente della debitrice, ha fondato la propria opposizione su un contratto di locazione di immobile arredato ad uso abitativo, debitamente registrato in data 13 ottobre 2003, contenente l'elenco dei beni mobili compresi nella locazione, alcuni dei quali pignorati in danno della conduttrice, debitrice dell'Erario, e sulla fattura di acquisto dei mobili stessi in data 30 maggio 2003, sottoscritta e quietanzata dal venditore, nonche' sul documento di trasporto, relativo agli stessi mobili, in data 14 maggio 2003, sottoscritto dal conducente e dal destinatario; che tali documenti, secondo il Concessionario, non essendo atti pubblici o scritture private autenticate, ed essendo comunque posteriori all'anno di iscrizione a ruolo dei tributi per cui si procede (1993-1998), non sarebbero idonei a fondare l'opposizione, ai sensi del ridetto art. 63; che la difesa del Concessionario e' fondata sull'interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4417 del 1996, in cui, con riferimento all'art. 65 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 46/1999, riprodotto con alcune varianti nell'attuale art. 63) si afferma che non e' condivisibile l'interpretazione, proposta dal ricorrente in quel giudizio, secondo cui la disposizione di legge sarebbe rivolta al solo ufficiale esattoriale, e non all'esattore, e concernerebbe il solo pignoramento, e non anche la fase successiva della procedura di riscossione: per contestare tale ipotesi interpretativa, avanzata dalla parte ricorrente, la S.C. ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 358 del 1994, in cui si afferma che l'art. 65 cit. pone «ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore puo' dimostrare l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo»; che la questione, cosi' come sollevata dall'opponente, con riferimento cioe' all'art. 58 comma 3 del d.P.R. n. 602/1973, e' manifestamente irrilevante, non risultando che l'opponente sia uno dei soggetti indicati dal terzo comma dell'art. 58 medesimo (che pone, per tali soggetti, limiti ancor piu' restrittivi di quelli previsti in via generale dall'art. 63) e cioe' coniuge, parenti e affini entro il terzo grado e coobbligati; che potrebbe essere invece rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63, in quanto, nel caso di specie, l'opponente ha prodotto la duplice prova scritta di data certa che si richiede in via generale ai sensi dell'art. 621 c.p.c., e cioe' quella del proprio acquisto, e quella dell'affidamento al debitore ad un titolo diverso dal trasferimento della proprieta' a quest'ultimo (Cass. 79/2963), in quanto egli ha prodotto sia il contratto di locazione per casa ammobiliata registrato in data anteriore al pignoramento, che costituisce prova dell'affidamento al debitore, sia la fattura di acquisto dei mobili sottoscritta dal venditore e corredata di documento di trasporto sottoscritto dal conducente, che puo' costituire prova dell'acquisto da parte dell'opponente (eventualmente con integrazioni probatorie che potrebbero sopravvenire in corso di causa, non essendo ancora scattate le preclusioni istruttorie, quale la produzione delle scritture contabili del venditore: cfr. Cass. 06/3999, secondo cui «in tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. la dimostrazione della proprieta' da parte del terzo rivendicante puo' essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purche', a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento», che puo' essere acquisita anche tramite le scritture contabili regolarmente tenute del venditore); che pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 63 d.P.R. n. 602/1973, l'opposizione potrebbe essere accolta, mentre, ritenuta legittima la stessa disposizione, l'opposizione dovrebbe essere respinta, non essendo i documenti prodotti dall'opponente ne' atti pubblici, ne' scritture private autenticate, ne' sentenze, ed essendo gli stessi posteriori all'anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo; che la questione, cosi' configurata, non risulta manifestamente infondata, poiche', mentre a cio' non sembra di ostacolo l'obiter dictum contenuto nella sentenza n. 358/1994 della Corte costituzionale (peraltro di accoglimento, con riferimento alla questione dei beni pervenuti al coniuge del debitore per atto pubblico di donazione), richiamato dalla citata sentenza Cass. 96/4417, atteso che con sentenza n. 444/1995 la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto che l'improponibiita' dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge (e dunque a fortiori quella di altri soggetti) non puo' «ragionevolmente riferirsi a quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolente elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso»; che nel caso di specie si ravvisa un'ipotesi in cui ragionevolmente non vi e' alcun rischio di collusione o di fraudolenza, cioe' quello del terzo (non parente) che concede al debitore una casa arredata ad uso abitativo, con contratto registrato, provando peraltro il proprio acquisto dei beni mobili con documenti attendibili; che, in tale situazione, la limitazione della possibilita' di provare il proprio diritto solo con atti pubblici o scritture private autenticate o sentenze appare del tutto irragionevole e limitativo del diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre che lesivo del diritto di proprieta' privata garantito dall'art. 42 Cost., dando vita, quale pratica conseguenza, ad una sorta di espropriazione senza indennizzo, ed infine dell'art. 3 Cost., apparendo irragionevole tale disparita' di trattamento col regime dell'esecuzione forzata ordinaria, disciplinato dall'art. 621 c.p.c.; che altrettanto irragionevole e lesivo degli stessi sopra richiamati principi costituzionali appare la richiesta anteriorita' dei documenti probatori non solo al pignoramento, ma addirittura all'anno cui si riferiscono le imposte riscosse, circostanza di cui, secondo l'id quod plerumque accidit, il locatore che conceda a terzi una casa arredata deve ritenersi del tutto ignaro, essendo egli impedito a conoscere l'assolvimento degli obblighi tributari del proprio conduttore anteriori alla stipula del contratto di locazione; che deve pertanto sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale come sopra prospettata, mentre, nelle more, ritenuta la possibilita' che tale questione sia accolta, deve confermarsi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato con decreto 21 dicembre 2005;