P. Q. M.
    Dichiara la contumacia di Sani Lina.
    Visti gli artt. 23 e 24, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  inammissibile  perche'  manifestamente  irrilevante  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 58 comma 3 del
d.P.R.  n. 602/1973  sollevata  dalla difesa dell'opponente;, solleva
d'ufficio questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 63 (nel
testo  vigente a seguito del d.lgs. n. 46/1999) del d.P.R. n. 602 del
1973,  nella  parte  in  cui  prevede  che l'opposizione possa essere
proposta   solo   in   forza  di  atto  pubblico,  scrittura  privata
autenticata,  o  sentenza  passata in giudicato, anteriore all'anno a
cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche di documenti
aventi  data  certa  anteriori al pignoramento, da parte del locatore
che  abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con
contratto   avente   data   certa   anteriore  al  pignoramento,  ove
l'opposizione  abbia  ad oggetto i mobili compresi in tale locazione,
per contrasto con gli artt. 24, 42 e 3 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  e  sospende  il  giudizio  in  corso,  confermando la
sospensione dell'esecuzione.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  costituite e al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
        Pontedera, addi' 26 febbraio 2007
                         Il giudice: Modena
07C1219