P. Q. M. Dichiara la contumacia di Sani Lina. Visti gli artt. 23 e 24, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara inammissibile perche' manifestamente irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 comma 3 del d.P.R. n. 602/1973 sollevata dalla difesa dell'opponente;, solleva d'ufficio questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 63 (nel testo vigente a seguito del d.lgs. n. 46/1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che l'opposizione possa essere proposta solo in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche di documenti aventi data certa anteriori al pignoramento, da parte del locatore che abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con contratto avente data certa anteriore al pignoramento, ove l'opposizione abbia ad oggetto i mobili compresi in tale locazione, per contrasto con gli artt. 24, 42 e 3 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, confermando la sospensione dell'esecuzione. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pontedera, addi' 26 febbraio 2007 Il giudice: Modena 07C1219