P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 comma 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 5.bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli art. 111 e 117 della Costituzione anche in riferimento all'art. 6 CEDU ed all'art. 1 protocollo addizionale a tale Convenzione. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Cosi' deciso in Napoli, 7 febbraio 2007. Il Presidente: Pumpo Il consigliere relatore: Fierro Cristini 07C1221