P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 c.p.p. nei sensi di cui alla motivazione, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.; Sospende il giudizio ad ogni effetto di legge ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Roma, addi' 12 giugno 2007 Il giudice: Marocchi 07C1222