P. Q. M.
    Visti  gli  articoli 1  della  legge  n. 1/1948  e 23 della legge
n. 87/1953;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante ai fini del
giudizio  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 517
c.p.p.  nei  sensi  di  cui  alla  motivazione, per contrasto con gli
articoli 3, 24 e 111 Cost.;
    Sospende  il  giudizio  ad  ogni  effetto  di  legge ed ordina la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che copia della presente ordinanza sia notificata a cura
della   cancelleria  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.
        Roma, addi' 12 giugno 2007
                        Il giudice: Marocchi
07C1222