P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa al contrasto dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge. n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' alle parti processuali, all'atto del deposito del provvedimento. Sospende il giudizio in corso. Brescia, addi' 9 maggio 2007 Il Presidente: Del Gaudio Il consigliere relatore: Zaza 07C1223