P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;
    Dichiara  rilevante  ai fini della definizione del giudizio e non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
relativa al contrasto dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art.
1, legge. n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e
manda  alla  Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ed  ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, nonche' alle parti processuali, all'atto del deposito del
provvedimento.
    Sospende il giudizio in corso.
        Brescia, addi' 9 maggio 2007
                      Il Presidente: Del Gaudio
Il consigliere relatore: Zaza
07C1223