P. Q. M.
    Sciogliendo  la  riserva  espressa  in  camera  di  consiglio  il
25 maggio 2007;
    Ritenuta la rilevanza della questione sopra prospettata;
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale del comma 26-quinquies, dell'art. 35 del
d.l.  4 luglio  2006  introdotto  in  sede di conversione dalla legge
4 agosto   2006   per   violazione  degli  artt. 3,  24  e  25  della
Costituzione.
    Visti  gli  artt. 134  Costituzione, 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, nonche' 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale.
    Dispone  la  sospensione  del giudizio n. 81/2007 del R.G.R. e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata
al  Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati,
mandando  alla  segreteria  della  commissione  per l'adempimento dei
suddetti incombenti.
        Latina, addi' 4 giugno 2007
                         Il Presidente: Rega
Il relatore etensore: Moscarino
07C1224