P. Q. M. Sciogliendo la riserva espressa in camera di consiglio il 25 maggio 2007; Ritenuta la rilevanza della questione sopra prospettata; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 26-quinquies, dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006 introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. Visti gli artt. 134 Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nonche' 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale. Dispone la sospensione del giudizio n. 81/2007 del R.G.R. e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incombenti. Latina, addi' 4 giugno 2007 Il Presidente: Rega Il relatore etensore: Moscarino 07C1224