P. Q. M.
    Respinta  ogni  diversa  eccezione, visto ed applicato l'art. 23,
legge  11  marzo  1953,  n. 87  e  ritenutane  la  rilevanza e la non
manifesta infondatezza;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale, per violazione
degli  artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 5, comma 3, d.lgs.
26  maggio 1997, n. 153, nelle parti in cui configura come delitto la
fattispecie  penale ivi descritta ed in cui commina pene superiori ai
limiti edittali indicati nella legge-delega n. 52/1996.
    Dichiara  sospeso  il  giudizio  in corso, disponendo l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordinando che il
presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei deputati.
    Manda la cancelleria per quanto di competenza.
    Della  presente  ordinanza,  successivamente  allegata a verbale,
viene data lettura in pubblica udienza alla presenza delle parti.
        Novara, addi' 16 maggio 2007
                         Il giudice: Fasano
07C1227