P. Q. M. Respinta ogni diversa eccezione, visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie penale ivi descritta ed in cui commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge-delega n. 52/1996. Dichiara sospeso il giudizio in corso, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordinando che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Manda la cancelleria per quanto di competenza. Della presente ordinanza, successivamente allegata a verbale, viene data lettura in pubblica udienza alla presenza delle parti. Novara, addi' 16 maggio 2007 Il giudice: Fasano 07C1227