Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola 07C1231