Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3  della  legge 8 marzo 1968,
n. 152  (Nuove  norme in materia previdenziale per il personale degli
Enti    locali),   sollevata,   in   riferimento   all'art. 3   della
Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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