P. Q. M. Visti gli artt. 2471 codice civile, 538 codice di procedura civile, 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale, di cui in motivazione, relativa agli artt. 2471 codice civile e 538 codice di procedura civile - per contrasto con gli artt. 3, 42, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui tali norme non prevedono, in caso di mancata vendita della quota pignorata di societa' a responsabilita' limitata anche dopo il secondo incanto e pur se in difetto di altri beni del debitore esecutato proprietario della quota, la possibilita' per il giudice dell'esecuzione di disporre nuovo incanto a prezzo ribassato fino ad un quinto ma con esclusione della possibilita' della societa' di presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione; Sospende il presente giudizio; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia con urgenza notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento (previa formazione dell'indice ex art. 36 disp. att. c.p.c.) e con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Bologna, nella Camera di consiglio della IV sezione civile del Tribunale, il 20 aprile 2007. Bologna, addi' 11 maggio 2007 Il giudice dell'esecuzione mobiliare: Ferro 07C1238