P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 2471  codice  civile,  538  codice di procedura
civile,  1,  legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23, legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata nel
presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale, di cui
in  motivazione,  relativa agli artt. 2471 codice civile e 538 codice
di  procedura  civile  -  per contrasto con gli artt. 3, 42, 24 e 111
Cost.  -  nella  parte  in  cui  tali norme non prevedono, in caso di
mancata  vendita  della quota pignorata di societa' a responsabilita'
limitata  anche  dopo il secondo incanto e pur se in difetto di altri
beni del debitore esecutato proprietario della quota, la possibilita'
per  il  giudice  dell'esecuzione  di disporre nuovo incanto a prezzo
ribassato  fino  ad  un  quinto  ma con esclusione della possibilita'
della  societa' di presentare un altro acquirente che offra lo stesso
prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone  che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
con  urgenza  notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del
Consiglio dei ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento
(previa formazione dell'indice ex art. 36 disp. att. c.p.c.) e con la
prova  delle  predette  notificazioni  e  comunicazioni,  alla  Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Bologna,  nella  Camera  di consiglio della IV
sezione civile del Tribunale, il 20 aprile 2007.
        Bologna, addi' 11 maggio 2007
             Il giudice dell'esecuzione mobiliare: Ferro
07C1238