P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-ter prima parte
d.lgs.  n. 286/1998,  come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge
12   novembre   2004,   n. 271   (che  ha  convertito  in  legge  con
modificazioni  il  d.l. 14 settembre 2004, n. 241) nella parte in cui
prevede  la  pena  della  reclusione  da  uno  a  quattro anni per lo
straniero  che  senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi
del  comma  5-bis, in riferimento agli art. 3 e 27, terzo comma della
Costituzione;
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
la risoluzione della questione;
    Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;
    Dispone  la  notifica  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Dispone  la  comunicazione della presente ordinanza, a cura della
cancelleria, ai Presidenti delle Camere;
    Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza;
    Letto  in  udienza ed allegato al verbale di udienza del 6 luglio
2007.
        Roma, addi' 6 luglio 2007
                         Il giudice: Attura
07C1239