P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, n. 271 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. 14 settembre 2004, n. 241) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli art. 3 e 27, terzo comma della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione; Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato; Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere; Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza; Letto in udienza ed allegato al verbale di udienza del 6 luglio 2007. Roma, addi' 6 luglio 2007 Il giudice: Attura 07C1239