Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara    l'illegittimita'    costituzionale   dell'art. 5-bis,
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per   il   risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   8 agosto  1992,  n. 359,  introdotto
dall'art. 3,  comma 65,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere: Melatti
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2007.
                       Il cancelliere: Melatti
                                                             Allegato
            Ordinanza letta all'udienza del 3 luglio 2007
                              Ordinanza
    Rilevato che nel presente giudizio di legittimita' costituzionale
sono  intervenute  la  Consulta  per la Giustizia Europea dei Diritti
dell'Uomo  (CO.GE.DU),  in  persona  del  legale rappresentante, e la
s.r.l.  Cappelletto  Andreina  fu  Giuseppe,  in  persona  del legale
rappresentante, che non sono parti del giudizio principale.
    Considerato  che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa Corte,
possono partecipare al giudizio di legittimita' costituzionale (oltre
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e,  nel  caso di legge
regionale,  al  Presidente  della Giunta regionale) solo le parti del
giudizio  principale  e che la deroga e' consentita solo «a favore di
soggetti   titolari   di  un  interesse  qualificato,  immediatamente
inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto in giudizio» (per tutte,
ordinanza letta all'udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza
n. 279 del 2006; ordinanza n. 251 del 2002);
        che,   pertanto,   l'incidenza   sulla  posizione  soggettiva
dell'interveniente  non  deve  derivare,  come  per  tutte  le  altre
situazioni   sostanziali   governate  dalla  legge  censurata,  dalla
pronuncia  della  Corte sulla legittimita' costituzionale della legge
stessa,  ma  dall'immediato  effetto  che  la  pronuncia  della Corte
produce   sul   rapporto  sostanziale  oggetto  del  giudizio  a  quo
(ordinanza   letta  all'udienza  del  6  giugno 2006,  allegata  alla
sentenza   n. 279  del  2006;  ordinanza  letta  all'udienza  del  21
giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345 del 2005);
        che,  nella  specie, la CO.GE.DU., per sua stessa ammissione,
non  e' «direttamente toccata dalla legislazione oggetto del giudizio
presupposto»,  ma,  in considerazione dello scopo statutario, intende
ottenere  che questa Corte «qualifichi in via generale ed astratta la
categoria   delle   norme»  della  Convenzione  Europea  dei  diritti
dell'uomo,  sicche'  non  e'  titolare di un interesse giuridicamente
qualificato  suscettibile  di  essere  pregiudicato immediatamente ed
irrimediabilmente dalla eventuale pronuncia di accoglimento di questa
Corte;
        che  e'  altresi'  inammissibile  l'intervento  della  s.r.l.
Cappelletto Andreina fu Giuseppe, non rilevando, in contrario, che la
stessa  abbia in corso un giudizio nel quale debba farsi applicazione
della  norma censurata, in attesa della pronuncia di questa Corte, in
quanto  la  contraria  soluzione  si  risolverebbe  nella sostanziale
soppressione  del  carattere incidentale del giudizio di legittimita'
costituzionale  (tra  le  molte,  sentenza n. 190 del 2006, ordinanza
n. 179 del 2003).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibili  gli  interventi  della  Consulta  per la
Giustizia   Europea   dei   Diritti  dell'Uomo  (CO.GE.DU.)  e  della
Cappelletto Andreina fu Giuseppe s.r.l.
                         Il Presidente: Bile
07C1245