Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 33,  comma 2,  della  legge
10 ottobre  1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal
Giudice di pace di Ottaviano, con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287
del   1990,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione, dal medesimo giudice di pace, con la stessa ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
07C1247