Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Giudice di pace di Ottaviano, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal medesimo giudice di pace, con la stessa ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola 07C1247