Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 35,  comma 2,  della  legge
24 novembre  2000,  n. 340  (Disposizioni  per  la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge
di  semplificazione 1999),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 116
della  Costituzione,  nonche'  all'art. 8, n. 8, del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla
Corte  di  appello  di  Trento  -  Sezione distaccata di Bolzano, con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
                                                             Allegato
          Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2007
                              Ordinanza
    La  Corte,  considerato  che la Provincia autonoma di Bolzano non
risulta avere rivestito la qualita' di parte nel giudizio a quo;
    Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale in via incidentale e'
inammissibile  l'intervento  del soggetto che non riveste la qualita'
di  parte nel giudizio a quo, in conformita' al principio, piu' volte
affermato,  della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio
incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio a
quo;
    Considerato   che  tale  principio  puo'  essere  eccezionalmente
derogato  nel caso in cui l'interesse di cui e' titolare il soggetto,
pur formalmente esterno al giudizio a quo, inerisce immediatamente al
rapporto  sostanziale,  rispetto  al  quale un'eventuale pronuncia di
accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un
pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere;
        che,  in  particolare in relazione alla Provincia autonoma di
Bolzano,  il  predetto principio ha trovato eccezione anche quando la
norma oggetto del giudizio incidentale di costituzionalita', adottata
secondo  la  procedura  speciale di cui all'art. 107 dello Statuto di
autonomia, era volta a dare attuazione a disposizioni statutarie;
    Osservato  che nel presente caso le ricordate eccezionali ragioni
derogatorie  non  ricorrono,  non  risultando  che la Provincia possa
essere incisa irrimediabilmente dalla decisione del presente giudizio
e  non  essendo  la  norma  impugnata  stata  oggetto  della speciale
procedura di cui all' art. 107 dello Statuto di autonomia regionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  l'intervento della Provincia autonoma di
Bolzano.
                         Il Presidente: Bile
07C1248