Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), sollevata, in riferimento all'art. 116 della Costituzione, nonche' all'art. 8, n. 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 ottobre 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola Allegato Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2007 Ordinanza La Corte, considerato che la Provincia autonoma di Bolzano non risulta avere rivestito la qualita' di parte nel giudizio a quo; Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale e' inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualita' di parte nel giudizio a quo, in conformita' al principio, piu' volte affermato, della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale di costituzionalita' con quelle costituite nel giudizio a quo; Considerato che tale principio puo' essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l'interesse di cui e' titolare il soggetto, pur formalmente esterno al giudizio a quo, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta, tale da produrre un pregiudizio irrimediabile della posizione soggettiva fatta valere; che, in particolare in relazione alla Provincia autonoma di Bolzano, il predetto principio ha trovato eccezione anche quando la norma oggetto del giudizio incidentale di costituzionalita', adottata secondo la procedura speciale di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, era volta a dare attuazione a disposizioni statutarie; Osservato che nel presente caso le ricordate eccezionali ragioni derogatorie non ricorrono, non risultando che la Provincia possa essere incisa irrimediabilmente dalla decisione del presente giudizio e non essendo la norma impugnata stata oggetto della speciale procedura di cui all' art. 107 dello Statuto di autonomia regionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano. Il Presidente: Bile 07C1248