Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44 della legge
della  Regione  Siciliana 23 dicembre  2002, n. 23 (Norme finanziarie
urgenti  -  Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario  2002 - Seconda misura salva deficit), nella parte in cui
stabilisce,  con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale
23 gennaio   1998,   n. 3   (Disposizioni  in  materia  di  lavoro  e
occupazione.  Norme  di proroga e di finanziamento degli oneri per il
contingente  dell'Arma  dei  carabinieri operante in Sicilia), sino a
tutto  l'anno  2002  nuovi  criteri di calcolo delle maggiorazioni da
corrispondere  ai  soggetti impiegati in lavori socialmente utili per
una durata oraria eccedente quella ordinaria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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