P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della Costituzione e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, cosi' provvede sciogliendo la riserva suindicata:
        a)  ritenuta  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza,
solleva  d'ufficio  la questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 9  e 10 della legge n. 1766 del 16 giugno 1928 e degli art. 25,
26  e  30 del r.d. n. 332 del 26 febbraio 1928 nonche' degli art. 8 e
11  della  legge  regionale  della  Basilicata n. 57 del 12 settembre
2000,  per  la  risoluzione  del  presente giudizio, come suindicato,
nella parte in cui non prevedono ulteriori tempi certi ma soprattutto
conseguenze   determinate   di   definizione   della   procedura   di
legittimazione, in violazione del principio-valore della certezza del
diritto  e  degli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 Cost., considerati
in  lettura  combinata  e  sinottica, nonche' dell'art. 2 della legge
n. 241,  del  1990,  utilizzata  come  norma  ordinaria interposta di
ulteriore riferimento;
        b)  sospende  il  presente  giudizio iscritto al n. 1034/1991
R.G. sino all'esito della questione di legittimita' costituzionale;
        c)  manda  alla  cancelleria  di provvedere alla trasmissione
immediata  della  presente ordinanza e degli atti, con il fascicolo d
`ufficio   e   i   fascicoli  delle  parti,  e  con  lo  prova  delle
notificazioni  e  delle  comunicazioni  prescritte nell'art. 23 della
legge n. 87 del 1953, alla Corte costituzionale;
        d)  dispone  notificarsi  la  presente ordinanza ai difensori
delle  parti  in  causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Presidente  della  Giunta regionale della Basilicata ed ai Presidenti
del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei deputati nonche' al
Presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata.
          Potenza, addi' 10 maggio 2007
               Il giudice onorario aggregato: Di Genio
07C1280