P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede sciogliendo la riserva suindicata: a) ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 16 giugno 1928 e degli art. 25, 26 e 30 del r.d. n. 332 del 26 febbraio 1928 nonche' degli art. 8 e 11 della legge regionale della Basilicata n. 57 del 12 settembre 2000, per la risoluzione del presente giudizio, come suindicato, nella parte in cui non prevedono ulteriori tempi certi ma soprattutto conseguenze determinate di definizione della procedura di legittimazione, in violazione del principio-valore della certezza del diritto e degli artt. 2, 3, 24, 28, 42, 97 e 111 Cost., considerati in lettura combinata e sinottica, nonche' dell'art. 2 della legge n. 241, del 1990, utilizzata come norma ordinaria interposta di ulteriore riferimento; b) sospende il presente giudizio iscritto al n. 1034/1991 R.G. sino all'esito della questione di legittimita' costituzionale; c) manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione immediata della presente ordinanza e degli atti, con il fascicolo d `ufficio e i fascicoli delle parti, e con lo prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, alla Corte costituzionale; d) dispone notificarsi la presente ordinanza ai difensori delle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Giunta regionale della Basilicata ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nonche' al Presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata. Potenza, addi' 10 maggio 2007 Il giudice onorario aggregato: Di Genio 07C1280